Inferriata all'ingresso
L'installazione di un'inferriata davanti alla porta di un appartamento può essere legittima anche se si apre sul pianerottolo condominiale, a condizione che non impedisca agli altri condomini di utilizzare normalmente lo spazio comune.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16944 del 30 maggio 2026, confermando che l'opera non costituisce una lesione del possesso quando non determina un'effettiva limitazione del passaggio.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia era nata dopo la richiesta di una condomina di rimuovere un cancello in ferro installato davanti all'ingresso di un altro appartamento. Secondo la ricorrente, durante l'apertura l'inferriata occupava parte del pianerottolo comune e rappresentava un ostacolo oltre che un possibile rischio per la sicurezza.
I giudici hanno però accertato che, una volta aperto, il cancello si accostava alla parete senza impedire il transito e che lo spazio residuo era comunque sufficiente per il passaggio dei residenti.
Conta l'effettivo utilizzo della parte comune
La Suprema Corte ha ricordato che il singolo condomino può utilizzare le parti comuni anche in modo più intenso, purché siano rispettati i limiti previsti dall'art. 1102 del codice civile.
Per stabilire se un'opera sia legittima occorre verificare concretamente se essa riduca in modo significativo il diritto degli altri condomini di servirsi del bene comune. Un semplice disagio occasionale o un'occupazione temporanea dello spazio durante l'apertura del cancello non sono sufficienti a giustificarne la rimozione.
Nessuna violazione senza un concreto pregiudizio
La Cassazione ha escluso anche che il cancello potesse essere considerato pericoloso in assenza di prove che dimostrassero una reale compromissione della sicurezza o dell'accessibilità del pianerottolo.
La decisione conferma quindi un principio consolidato: gli interventi realizzati a tutela della propria abitazione sono consentiti se non modificano la destinazione delle parti comuni e non limitano in modo apprezzabile i diritti degli altri condomini.





