Casa di cura accreditata: responsabilità per danno erariale anche dopo la cessione del credito

Casa di cura accreditata: responsabilità per danno erariale anche dopo la cessione del credito

Le Sezioni Unite confermano la responsabilità erariale delle case di cura accreditate che ottengono il pagamento di prestazioni extra budget tramite cessione del credito

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Casa di cura accreditata: responsabilità per danno erariale anche dopo la cessione del credito

Una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale può essere chiamata a rispondere davanti alla Corte dei conti per il danno erariale derivante dal pagamento di prestazioni effettuate oltre il limite di spesa concordato, anche se il relativo credito è stato successivamente ceduto a una società terza. È quanto affermano le Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n. 16810 del 28 maggio 2026.

Il caso

La controversia riguarda una casa di cura che aveva eseguito prestazioni sanitarie eccedenti il budget assegnato dall'Azienda sanitaria provinciale negli anni 2002 e 2007. Dopo il rifiuto dell'Asp di riconoscere tali crediti, la struttura li aveva ceduti a una società, dichiarando contrattualmente che fossero certi, liquidi ed esigibili. La società cessionaria aveva poi ottenuto il pagamento di oltre 1,1 milioni di euro.

La Corte dei conti ha ritenuto che tale operazione avesse provocato un danno alle finanze pubbliche, evidenziando che la cessione del credito era stata utilizzata per ottenere il pagamento di prestazioni extra budget mediante dichiarazioni non corrispondenti alla reale esigibilità del credito.

La decisione della Cassazione

Le Sezioni Unite hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti, ribadendo che le strutture sanitarie accreditate operano nell'ambito del servizio pubblico sanitario e sono stabilmente inserite nell'organizzazione della pubblica amministrazione. Per questo motivo sono tenute a rispettare gli obblighi connessi al rapporto di servizio, compresi i limiti di spesa previsti dagli accordi di budget.

Secondo la Corte, tali accordi non costituiscono semplici contratti di natura privatistica, ma rappresentano uno strumento attraverso il quale viene regolata l'erogazione di un servizio pubblico finanziato con risorse pubbliche.

La Cassazione ha inoltre precisato che l'assenza di poteri autoritativi in capo alla struttura privata non esclude la responsabilità erariale, poiché ciò che rileva è il suo stabile inserimento nell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Infine, i giudici hanno osservato che, qualora la struttura ritenga illegittimo il mancato pagamento delle prestazioni, deve utilizzare gli strumenti amministrativi o giudiziari previsti dall'ordinamento. Diversamente, la cessione del credito accompagnata da dichiarazioni non veritiere sulla sua esigibilità integra una condotta idonea a fondare la responsabilità per danno erariale.

L'ordinanza conferma quindi un principio di particolare rilievo per le strutture sanitarie accreditate: il ricorso alla cessione del credito non può essere utilizzato per aggirare i limiti di spesa stabiliti dagli accordi con il Servizio sanitario nazionale, né per eludere i controlli della pubblica amministrazione.



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