Al «legislatore regionale non è precluso, nell'esercizio della propria autonomia legislativa nella materia concorrente "tutela della salute", discostarsi dalle previsioni di cui all'art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992», per la quale i dirigenti medici del SSN sono collocati a riposo a 65 anni o, al fine di maturare 40 anni di servizio effettivo, non oltre i 70 anni, e all'art. 4, comma 6-bis, del d.l. n. 215 del 2023, come convertito, che consente sì una deroga a tale limite massimo di età, ma solo provvisoria. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 del 2025 ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 24, che stabilisce che alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario regionale e a quelle autorizzate all'esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dal suddetto 15-nonies, comma 1. La sentenza ha precisato che nella «disciplina normativa del SSN, informata, sotto il profilo soggettivo, al pluralismo organizzativo nell'ambito di modelli tipizzati», non figurano, ai fini dell'accreditamento, previsioni statali che attengono al limite di età del responsabile sanitario di struttura privata. Inoltre, l'accreditamento «pur attribuendo lo status di soggetto idoneo a erogare prestazioni per conto del SSN, che quindi giustifica la presenza di un potere pubblicistico particolarmente intenso, non è tuttavia in grado di determinare una mutazione ontologica della natura delle strutture private accreditate e dei relativi rapporti di lavoro». Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 4, comma 6-bis, del d.l. n. 215 del 2023, che consente di trattenere o riammettere in servizio, a richiesta degli interessati, i dirigenti medici e sanitari, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, ma comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, la sentenza ha messo in evidenza che il vincolo derivante dall'art. 15-nonies, comma 1, a partire dal 2020 è stato ripetutamente derogato dal legislatore statale, al fine di «fronteggiare la grave carenza di personale» che affligge «le aziende del Servizio sanitario nazionale». Ha quindi sottolineato che tale «ripetuta serie di deroghe mette in evidenza, da un lato, la situazione di grave sofferenza del SSN per carenza di personale medico, segnalata anche da questa Corte (sentenze n. 112 del 2023 e n. 36 del 2022), dall'altro, che il limite di età previsto dall'art. 15- nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, a distanza ormai di molti anni, dato l'innalzamento dell'aspettativa di vita, potrebbe rivelarsi, in linea generale, ormai anacronistico». «Del resto, proprio questa Corte ha rilevato che "l'età non costituisce un requisito essenziale nell'esercizio della funzione disciplinata dal legislatore regionale e non appare, pertanto, irragionevole che al vertice [delle strutture autorizzate] si collochi un direttore sanitario che abbia superato il settantesimo anno di età" (sentenza n. 195 del 2021)». La sentenza ha anche osservato, infine, che la «stessa segnalazione dell'AGCM del 24 giugno 2020 ha stigmatizzato l'assetto normativo della Regione Puglia, antecedente alla rimozione del vincolo di età di cui si discute, proprio anche a motivo della "ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendo così l'offerta di servizi"».
Le regioni possono derogare al limite di età statale per i dirigenti medici quanto alla funzione di responsabile sanitario delle strutture private accreditate
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