Reato di femminicidio e criticità costituzionali
Andrea Cagliero |

Reato di femminicidio e criticità costituzionali

Un'analisi sul reato introdotto con la L.181/2025 per contrastare la violenza di genere

Le recenti dichiarazioni di un esponente politico, secondo cui "il femminicidio non esiste", hanno suscitato comprensibilmente indignazione in gran parte dell'opinione pubblica. Per quanto da un punto di vista empirico l'asserzione sia oggettivamente infondata, sotto quello tecnico-giuridico, vale a dire sulla formulazione usata dal legislatore, merita un doveroso approfondimento. 

L'art.577 bis c.p.

La disamina si concentra sul primo comma (gli altri sono di rilievo secondario, in quanto destinati al trattamento sanzionatorio in caso di sussistenza di aggravanti/attenuanti) dell'art.577 bis c.p. , che così recita : "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575." 

Dunque, si tratta di una fattispecie autonoma di omicidio, di carattere speciale rispetto al reato ex art.575 c.p., che punisce chi uccide una donna, quando il dolo sia unicamente riconducibile al particolare sentimento serbato dal soggetto agente nei confronti del genere femminile in quanto tale. In particolare, si configurerebbe il femminicidio in caso di:

1) odio, discriminazione: sentimenti fortemente fondati sul genere;

2) prevaricazione, controllo, possesso o dominio: ove traspare l'oggettivizzazione della donna in quanto tale;

3) rifiuto della donna a mantenere o instaurare un rapporto affettivo: l'idea che la donna, sempre in quanto tale, non sia libera di scegliere delle proprie relazioni sentimentali;

4) atto di limitazioni delle libertà individuali della donna: formula di chiusura, che racchiude tutti gli atti non precedentemente contemplati, ma che siano comunque indicativi della volontà di limitare le libertà costituzionalmente garantite.

Le criticità costituzionali

Sebbene l'intento del legislatore sia assolutamente lodevole, in quanto finalizzato a fornire una risposta decisa ad un fenomeno allarmante, non altrettanto pare essere la scelta delle parole utilizzate per disciplinare il contenuto della nuova disposizione. Invero, ad un'attenta analisi, potrebbero esserci contrasti con gli artt. 3 , 25 e 27 Cost., senza contare che, a ben guardare, basterebbe una corretta applicazione di norme già esistenti per punire efficacemente chi si macchia di atti così efferati.

L'art. 3 Cost., in tema di principio di uguaglianza, è forse quello che più viene in risalto e sotto molteplici profili. Invero, è evidente che la norma, con la parola donna, miri a tutelare unicamente il sesso femminile, con la logica ed inevitabile conseguenza che l'uomo, qualora fosse vittima di medesimi comportamenti, non avrebbe stesso grado di protezione. Ora, vero è che il numero di donne vittime di femminicidio è decisamente più elevato rispetto agli uomini, ma la discriminazione in base al genere non può trovare giustificazione, meno che meno se poggia su mere ragioni statistiche. Non solo, ma così formulata, la novella esclude in radice che, in vicende analoghe, la disciplina possa applicarsi, ad esempio, nel caso di coppie omosessuali oppure di una persona che non sia biologicamente donna, ma che sia percepita come tale (per esempio perché in fase di transizione di genere).

Problemi si riscontrano anche per quel che concerne i principi di tassatività e determinatezza, di cui all'art.25 Cost. Espressioni come "motivi di odio", "discriminazione", "prevaricazione" e "limitazioni delle libertà individuali" , senza opportune precisazioni, rischiano di essere vaghe ed eccessivamente ampie, in quanto strettamente legate al movente dell'autore e non al fatto. Si aggiunga la difficoltà, sul piano dell'onere probatorio della Pubblica accusa, di dimostrazione dei motivi dell'agire, con ovvie ripercussioni sull'applicazione della norma. 

Infine, potrebbero ravvisarsi incompatibilità anche con l'art.27 Cost., in punto di proporzionalità della pena. I limiti fissati in ventiquattro e quindici anni, in caso di presenza di una o più circostanze attenuanti, pare impedire al giudice di applicare una più equa risposta sanzionatoria a seconda del caso specifico.

Era davvero necessaria l'introduzione dell'art.577 bis c.p.?

Coseguentemente a quanto evidenziato, sorge spontaneo chiedersi se davvero le norme preesistenti non fossero già sufficienti a tutelare adeguatamente le vittime di femminicidio. L'art. 575 c.p. punisce con una pena non inferiore a ventuno anni chiunque cagioni volontariamente la morte di un essere umano. Gli art. 576 e 577 c.p., poi, prevedono aggravanti da ergastolo, tra cui si evidenzia:

1) l'aver agito per motivi abietti o futili (art.577 c.1 n.4) c.p.): circostanza nella quale possono rientrare tranquillamente tutti i motivi legati al genere della vittima ovvero all'incapacità di accettare il rifiuto della donna a mantenere o instaurare una relazione sentimentale;

2) l'aver commesso il fatto contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona convivente o legata da relazione affettiva con l'autore (art. 577 c. 1 n.1) c.p.);

3) in occasione della commissione di reati di maltrattamenti (art.576 c.1 n. 5) c.p.) e stalking (art. 576 c.1 n.6) c.p.): tipici reati commessi proprio da chi vuole mantenere un atteggiamento prevaricatorio, di controllo o di possesso sulla vittima, nonché di limitazione delle di lei libertà.

Insomma, ad un'attenta lettura dei suddetti articoli, diviene difficile sostenere che, prima dell'introduzione dell'art.577 bis c.p., l'Autorità giudiziaria fosse sprovvista dei mezzi per punire adeguatamente chi commette femminicidi. A sommesso parere di chi scrive, la nuova formulazione pare figlia dei seguenti fattori: eccessivo risalto mediatico a taluni episodi, con susseseguente errata sensazione in capo alla comunità di una mancata risposta al fenomeno; di conseguenza, tentativo del legislatore di arginare il malcontento generale, magari auspicando in un positivo riscontro in termini di gradimento politico.

Come spesso capita di fronte a fenomeni allarmanti, il legislatore pare scegliere la soluzione politico-criminale più comoda, con l'introduzione di nuove norme o modificando quelle esistenti. Eppure, gli effetti positivi non si riscontrano, se non in misura infinitesimale. Nel corso degli anni, sono state aumentate le pene di molti reati gravi (dalla rapina ai reati sessuali, al recente femminicidio), ma la commissione dei delitti è sempre alta. Questo perché l'entità della pena finale evidentemente non è sentita dall'autore dei reati, che non si interessa ex ante delle conseguenze della propria condotta, ma solo a fatto compiuto e di fronte al Giudice. Ciò di cui c'è bisogno è prevenzione, ma essa è di difficile attuazione (sicuramente più dell'inserimento di una norma che innalzi la pena) e, soprattutto, di difficile percezione dalla comunità, che vuole risposte rapide e di immediato (benché apparente) riscontro. 



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