Animali in condominio, il patto che fa la differenza
Redazione |

Animali in condominio, il patto che fa la differenza

Il Tribunale di Cosenza chiarisce quando il regolamento condominiale può limitare la presenza di animali domestici e distingue tra clausole contrattuali e delibere assembleari

La presenza di animali domestici in condominio può essere oggetto di limitazioni, ma occorre distinguere il regolamento approvato dall’assemblea da quello di natura contrattuale.

È questo il punto centrale della sentenza n. 960/2026 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 30 giugno 2026.

Il regolamento contrattuale può prevedere il divieto

Secondo il giudice, il divieto previsto dall’art. 1138, comma 5, c.c. riguarda i regolamenti approvati dall’assemblea a maggioranza. Questi ultimi non possono impedire ai condòmini di possedere o detenere animali domestici.

Diversa è la situazione quando il divieto è contenuto in un regolamento contrattuale, fondato sull’autonomia negoziale delle parti. Una clausola chiara ed espressa, richiamata anche nell’atto di acquisto dell’immobile, può infatti essere accettata dal proprietario e diventare vincolante.

La vicenda dei cani nell’appartamento

Il Tribunale ha esaminato il caso di una condomina destinataria di una sanzione di 800 euro per la violazione delle regole condominiali, in relazione alla presenza di numerosi cani nell’abitazione.

La contestazione della sanzione non è stata accolta. Il giudice ha considerato anche il fatto che la delibera relativa al recupero delle somme aveva carattere esecutivo e non poteva rimettere in discussione una precedente sanzione non impugnata tempestivamente.

Quando la presenza degli animali diventa problematica

Nel caso concreto, nell’immobile risultavano presenti almeno dodici cani, utilizzato anche per attività connesse alla gestione del randagismo.

La finalità dell’attività non è stata ritenuta sufficiente a escludere l’applicazione delle regole condominiali. La presenza di un numero elevato di animali può infatti incidere sulla tranquillità, sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie dell’edificio, soprattutto quando emergano problemi di rumore o di gestione delle deiezioni e delle acque di lavaggio.

La decisione ribadisce quindi una distinzione importante: il divieto non può essere introdotto da un regolamento assembleare approvato a maggioranza, ma può derivare da una clausola contrattuale chiara, conosciuta e accettata dai proprietari.



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