L'art. 1138 c.c. co. 5 prevede che il regolamento non può vietare ai condomini di tenere animali, a meno che tale divieto non sia stato disposto dal regolamento contrattuale che richiede l'unanimità per cambiare la regola

La maggioranza non può aggirare il divieto di tenere animali

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Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2549/2022 (sotto allegata) interviene in una controversia tra un condomino e il condominio che, in violazione del divieto di tenere animali sancita dal regolamento contrattuale, ha diposto di riservare un'area del cortile allo stazionamento dei cani. Peccato che per queste decisioni, è necessaria l'unanimità, mentre la delibera impugnata è stata adottata con la sola maggioranza.

Il regolamento contrattuale vieta di tenere animali in condominio

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Un condomino impugna una delibera assembleare, già sospesa dal Tribunale, perché votata dalla sola maggioranza dei condomini e non dalla unanimità, che prevede uno spazio del cortile condominiale da destinare allo stazionamento dei cani, anche se il regolamento condominiale contrattuale vieta ai condomini di tenere animali nell'edificio condominiale.

Il condominio, costituitosi in giudizio, contesta la domanda attorea e la natura contrattuale del regolamento, affermando la nullità di ogni statuizione che disponga il divieto di possedere o detenere animali domestici in condominio, ricordando che il comma 5 dell'art. 1138 c.c. stabilisce che "Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici."

Per modificare il regolamento contrattuale serve l'unanimità

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Il Tribunale di Lecce adito dal condomino ne accoglie la domanda perché fondata.

Ricorda infatti che la Cassazione con il provvedimento n. 13632/2010 ha riconosciuto natura di contratto

plurisoggettivo e come tale modificabile dall'unanimità dei condomini, al regolamento che incide sui diritti del singolo comproprietario o che stabilisce obblighi o limitazioni a suo carico. Natura che il Tribunale adito riconosce al regolamento sottoscritto dai condomini nel caso di specie in quanto lo stesso va ad incidere sui diritti e suo doveri dei singoli proprietari, limitandone il diritto di proprietà nella parte in cui vieta di tenere animali. Stante detto divieto, per destinare un'area del condominio allo stazionamento dei cani, in violazione con il divieto originario del regolamento contrattuale di tenere animali, occorre il consenso unanime dei condomini.

Scarica pdf Tribunale di Lecce sentenza n. 2549/2022

Foto: 123rf.com
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