Nel giudizio di opposizione a precetto basato su un provvedimento giudiziario che stabilisce il mantenimento dei figli, il debitore può far valere soltanto fatti estintivi o modificativi verificatisi dopo la formazione del titolo esecutivo.
È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24280/2026, che ha inoltre confermato l’efficacia immediatamente esecutiva dei provvedimenti provvisori adottati nell’interesse dei figli.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia riguardava una madre che aveva intimato il pagamento al padre della figlia, nata fuori dal matrimonio, per due mensilità di mantenimento rimaste insolute.
L’obbligo, pari a 400 euro al mese, era stato stabilito da un decreto provvisorio del Tribunale.
Il padre aveva proposto opposizione al precetto sostenendo, da un lato, che il decreto non fosse immediatamente esecutivo e, dall’altro, di avere già contribuito economicamente al mantenimento della figlia attraverso bonifici, una cessione di credito e ulteriori versamenti.
I giudici di merito hanno respinto le sue contestazioni. La Corte di cassazione ha quindi confermato la decisione.
I pagamenti precedenti al titolo non rilevano
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda la possibilità di utilizzare, nell’opposizione a precetto, pagamenti effettuati prima della formazione del titolo giudiziale.
Secondo la Cassazione, tali circostanze non sono idonee a impedire l’esecuzione fondata sul provvedimento successivamente emesso.
Ai fini dell’opposizione rilevano, infatti, i fatti che abbiano inciso sull’obbligazione dopo la formazione del titolo esecutivo. Non possono invece essere utilizzati per contestare il diritto all’esecuzione fatti già verificatisi in precedenza.
Nel caso esaminato, inoltre, le somme indicate dal padre come contributi al mantenimento erano state versate prima del decreto e, in parte, persino prima della nascita della figlia. Per questo motivo non potevano essere considerate fatti estintivi del credito risultante dal titolo giudiziale.
Decreti provvisori immediatamente esecutivi
La Corte ha affrontato anche la questione dell’efficacia esecutiva del decreto provvisorio.
La disciplina applicabile al caso prevedeva l’immediata efficacia esecutiva dei provvedimenti camerali riguardanti i minori, compresi quelli adottati nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.
La Cassazione ha così escluso che la natura provvisoria del provvedimento potesse, di per sé, impedire al genitore beneficiario di procedere esecutivamente per ottenere quanto stabilito dal giudice.
Il principio della Cassazione
La decisione ribadisce quindi una distinzione essenziale: nell’opposizione a precetto non è sufficiente dimostrare di avere sostenuto economicamente il figlio prima che fosse formato il titolo giudiziale.
Per contestare efficacemente l’esecuzione occorre allegare fatti successivi alla formazione del titolo e idonei a incidere sull’obbligazione posta a fondamento dell’esecuzione.
L’ordinanza n. 24280/2026 conferma, dunque, sia la rilevanza temporale dei fatti posti a fondamento dell’opposizione sia l’immediata esecutività dei provvedimenti provvisori adottati nell’interesse dei figli.





