Nell'ambito di un processo di
opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, quando ricorrono gravi motivi può, su richiesta dell'opponente, sospendere l'esecuzione provvisoria del
Decreto Ingiuntivo opposto che sia stata eventualmente concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. Una decisione del genere fa venire meno l'efficacia di
titolo esecutivo al decreto con evidenti ripercussioni su eventuali azioni esecutive intraprese. Cosa accade invece all'eventuale giudizio di opposizione alla esecuzione? La Corte di Cassazione in proposito (sentenza n. 23992, depositata il 16 novembre 2011) ha chiarito che la sospensione di un
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, anche se impedisce la prosecuzione del processo esecutivo fino a quando il titolo non abbia riacquistato efficacia esecutiva a seguito del rigfetto della opposizione, non impedisce al giudiche che deve decidere sul giudizio di
opposizione all'esecuzione di decidere nel merito.
In sostanza la sospensione del
Decreto Ingiuntivo, non incide sul giudizio di
opposizione all'esecuzione.
Consulta testo sentenza n. 23992/2011