Nell'ambito di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice, quando ricorrono gravi motivi può, su richiesta dell'opponente, sospendere l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo opposto che sia stata eventualmente concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.
Una decisione del genere fa venire meno l'efficacia di titolo esecutivo al decreto con evidenti ripercussioni su eventuali azioni esecutive intraprese.
Cosa accade invece all'eventuale giudizio di opposizione alla esecuzione?
La Corte di Cassazione in proposito (sentenza n. 23992, depositata il 16 novembre 2011) ha chiarito che la sospensione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, anche se impedisce la prosecuzione del processo esecutivo fino a quando il titolo non abbia riacquistato efficacia esecutiva a seguito del rigfetto della opposizione, non impedisce al giudiche che deve decidere sul giudizio di opposizione all'esecuzione di decidere nel merito.
In sostanza la sospensione del Decreto Ingiuntivo, non incide sul giudizio di opposizione all'esecuzione.
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