Con la sentenza n. 4111 del 18 giugno 2026, il Tribunale di Palermo ha ribadito che chi chiede il risarcimento dei danni nei confronti del commercialista deve dimostrare l'esistenza dell'incarico professionale, il danno subito e il collegamento tra il pregiudizio e la condotta negligente del professionista.
Il giudice ricorda che il commercialista è tenuto a svolgere il proprio incarico con la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176 del Codice civile, fornendo tutte le informazioni utili e compiendo le verifiche necessarie per assistere correttamente il cliente.
La sentenza evidenzia però che anche il contribuente ha un dovere di vigilanza. Affidare gli adempimenti fiscali a un professionista non lo esonera dal controllare che il mandato venga eseguito correttamente. Solo un comportamento fraudolento del commercialista, diretto a nascondere il proprio inadempimento, può escludere la responsabilità del cliente nei confronti del Fisco.





