marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, al primo comma, la parola:
"comunicare" è sostituita dalle seguenti:
"far pervenire".
Art. 27 (Modifiche all'articolo 31 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: "31.
Gestione della procedura. Il curatore ha
l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della
procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori,
nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio
senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di
contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui
beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per
impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui
non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di
avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.".
Art. 28 (Modifiche
all'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 32
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"32.
Esercizio delle attribuzioni del curatore. Il curatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche
operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso
del delegato,liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
Il
curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare
da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua
responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini
della liquidazione del compenso finale del curatore.".
Art. 29 (Modifiche
all'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 33
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma le parole: "entro un mese" sono sostituite
dalle seguenti "entro sessanta giorni" e le parole "sul tenore della vita
privata di lui e della famiglia" sono soppresse;
b) il secondo, terzo e
quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "Il curatore deve inoltre indicare
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