Cure odontoiatriche errate
La mancata o incompleta conservazione della documentazione sanitaria da parte del professionista non può trasformarsi in un ostacolo per il paziente che chiede il risarcimento dei danni. È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 15608 del 2026, che ha accolto il ricorso di una donna sottoposta per anni a trattamenti odontoiatrici risultati inefficaci.
La vicenda riguardava un lungo percorso terapeutico, protrattosi per circa un decennio, caratterizzato da ripetuti interventi, infezioni e continui rifacimenti di protesi dentarie. Successivamente, rivolgendosi a un altro odontoiatra, la paziente aveva scoperto gravi problematiche infettive che sarebbero state riconducibili a cure canalari eseguite in modo non corretto. Per gli stessi fatti il medico era stato condannato in sede penale per lesioni colpose.
Nel giudizio civile, tuttavia, la responsabilità del sanitario era stata ridimensionata anche a causa dell'assenza di parte della documentazione relativa ai primi anni delle cure. La Suprema corte ha censurato questa impostazione, ricordando che la difettosa tenuta della cartella clinica ricade sul professionista e non può incidere negativamente sulla posizione processuale del paziente.
Secondo i giudici di legittimità, quando la prova diretta risulta impossibile proprio a causa della mancanza di documenti che il sanitario avrebbe dovuto conservare, il paziente può fare ricorso anche a elementi presuntivi. Tale principio opera non soltanto per accertare eventuali profili di colpa del medico, ma anche per verificare il collegamento causale tra la condotta professionale e il danno lamentato.
La Cassazione ha quindi annullato la decisione della Corte d'appello di Ancona, rilevando carenze motivazionali sotto diversi aspetti e disponendo un nuovo esame della controversia, compresa la quantificazione del risarcimento.
Tra le criticità evidenziate vi è anche l'adesione alle conclusioni della consulenza tecnica svolta in sede civile senza un adeguato confronto con gli accertamenti eseguiti nel procedimento penale. Per la Corte mancava una valutazione concreta dell'evoluzione delle condizioni della paziente durante il periodo delle cure e al momento dell'intervento del successivo odontoiatra.
I giudici hanno inoltre ritenuto insufficiente la motivazione relativa all'esclusione del danno psichico e alla determinazione del danno morale, osservando che la sentenza impugnata non spiegava in modo adeguato né le ragioni del mancato riconoscimento del pregiudizio psicologico né i criteri utilizzati per personalizzare il risarcimento.








