La semplice delega a partecipare all'incontro di mediazione non basta. Con l'ordinanza n. 21405 del 23 giugno 2026, la Corte di cassazione ha ribadito che chi rappresenta una parte deve essere munito di effettivi poteri sostanziali per negoziare, conciliare e disporre dei diritti oggetto della controversia.
Non basta essere presenti
Secondo la Suprema Corte, formule come "presenziare" o "assistere" non attribuiscono al delegato la facoltà di prendere decisioni o raggiungere un accordo. La partecipazione alla mediazione deve essere concreta e orientata alla ricerca di una soluzione della lite, non limitarsi a un adempimento formale.
Appello dichiarato improcedibile
La vicenda riguardava una controversia milionaria tra una società concessionaria e un'azienda speciale comunale. Durante il giudizio d'appello era stata disposta la mediazione, ma la Corte d'appello di Napoli aveva ritenuto irregolare la partecipazione della società, rappresentata da soggetti privi di adeguati poteri, dichiarando così improcedibile l'appello. La Cassazione ha confermato questa decisione.
Il rifiuto della controparte non sana il vizio
I giudici hanno inoltre precisato che l'eventuale indisponibilità della controparte a proseguire la mediazione non elimina l'irregolarità della partecipazione dell'altra parte. Diversamente, la mediazione perderebbe la sua funzione, trasformandosi in un semplice passaggio burocratico anziché in un reale tentativo di conciliazione.




