La partecipazione agli incontri in sede di mediazione si annovera nel computo delle udienze ai fini della pratica forense. Il parere del Cnf

di Marina Crisafi - La partecipazione dei praticanti avvocati agli incontri in sede di mediazione vale come udienza. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense, nel parere n. 55/2017, pubblicato sul sito istituzionale, in risposta ad un quesito formulato dal Coa di Bologna.

Il quesito

Il Coa di Bologna chiede al Cnf se la partecipazione alle riunioni - incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale.

Avvocati praticanti: mediazione come udienza

Per il Cnf, la risposta è positiva. Dopo aver sottolineato l'importanza che "la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione", il Consiglio ha ritenuto "che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata".

Analogamente, ha concluso il Cnf, "può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita".


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