Il cliente può sempre revocare il mandato conferito all'avvocato ma è dovere di quest'ultimo (art. 33 Codice Deontologico Forense) restituire al cliente i documenti consegnati per l'incarico

Facoltà di revoca dell'avvocato

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Il rapporto che si instaura tra cliente e avvocato è ovviamente un rapporto basato sulla fiducia reciproca. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice deontologico "Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia".

Laddove dovessero sopravvenire delle circostanze tali da condurre all'interruzione del rapporto è facoltà del cliente revocare il suo difensore per poi nominarne un altro.

Non vi è alcuna necessità che la revoca del mandato debba essere motivata, ben potendo la stessa dipendere da una serie di circostanze quali, ad esempio, la mancata condivisione della strategia difensiva o, molto più comunemente, la mancanza di fiducia.

Il contratto di mandato

Il rapporto che intercorre tra cliente ed avvocato, ricalca infatti il contratto di mandato in virtù del quale un determinato soggetto, mandatario, si impegna a realizzare per conto di un altro che lo incarica in tal senso, mandante, a svolgere una determinata attività come richiesta da questi. L'incarico è normalmente conferito con procura alle liti, in un rapporto che si instauri per la rappresentanza e difesa in un procedimento civile, o per nomina, laddove l'avvocato debba assumere le difese di un soggetto indagato o imputato nell'ambito di un procedimento penale.

Il recesso del cliente

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In premessa si è posta la questione del rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra l'avvocato ed il cliente. Laddove la fiducia dovesse venire meno anche il rapporto potrebbe venire risolto. La revoca non deve assumere forme particolari, ben potendo la stessa essere formulata in forma sia orale che scritta.

Il cliente può comunicare all'avvocato di recedere dal rapporto anche in forma orale ma, stando la maggiore efficacia probatoria, si predilige la forma scritta soprattutto per la sua idoneità ad attestare il ricevimento della missiva. Il cliente, considerato che il professionista prima della revoca ha comunque svolto attività (sia istruttoria che giudiziale) deve comunque corrispondere all'avvocato l'onorario per la prestazione di questi ed ha diritto, per converso, a riottenere la disponibilità di tutti gli atti e documenti che aveva consegnato al succitato professionista.

Recesso del cliente e obblighi dell'avvocato

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L'avvocato ha dunque l'obbligo di restituire, al momento della revoca dell'incarico, tutta la documentazione in suo possesso al cliente e non può in alcun modo (commetterebbe in tal caso un illecito gravissimo) subordinare la restituzione del fascicolo al pagamento degli onorari.

Ai sensi dell'art. 33 del Codice deontologico, infatti, "L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura".

Non solo! L'avvocato è tenuto finanche a comunicare lo "stato" della pratica, ovvero riferire al cliente tutte quelle informazioni che si rivelano indispensabili affinchè il suo successore possa adeguatamente assolvere all'incarico. Per completare il discorso si riporta la giurisprudenza più significativa sul tema ed, in appendice, un fac simile di lettera raccomandata con la quale si può revocare l'incarico ad un avvocato.

Recesso del cliente e dell'avvocato: Cassazione

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Di particolare interesse sull'argomento è la recente sentenza della Cassazione n. 23077/2022, che ha fatto interessanti raffronti tra il recesso dell'avvocato e del cliente. Questi gli importanti principi sanciti dal provvedimento.

"Al fine di limitare i disagi provocati dalla rinuncia alla controparte (...) la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore."

"...il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre ammessa, e non quindi necessariamente ancorata alla ricorrenza di una giusta causa (...) per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata."

Fac simile di lettera per la revoca dell'incarico ad un avvocato

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Preg.mo Avv.

Luogo_____Data

Oggetto: Sig._____/________

Io sottoscritto Sig._________ con riferimento all'incarico a Lei conferito ed avente ad oggetto la posizione in oggetto meglio specificata, sono a revocarLe con la presente l'incarico professionale attribuitole con procura del______. Sono a chiederLe inoltre la restituzione della documentazione a Lei consegnata. La prego di volermi trasmettere nota spese per l'attività sino ad ora svolta.

Cordiali saluti

Firma


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