Il Tribunale di Milano, accertata l'assenza di procura speciale per l'avvocato in mediazione senza la cliente, ordina di ripetere la procedura

Mediazione: avvocato senza procura speciale

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Il Tribunale di Milano con l'ordinanza del 14 aprile 2021, scioglie la riserva sull'eccezione preliminare d'improcedibilità per la mancata proposizione della mediazione in assenza della parte personalmente all'incontro stabilito.

Il giudice rileva che gli articoli 5 e 8 del dlgs n. 28/2010 sanciscono la partecipazione obbligatoria della parte all'incontro di mediazione. La parte può decidere di delegare un sostituto, ma in questo caso deve conferire una procura speciale sostanziale che preveda nello specifico la partecipazione all'incontro di mediazione e "il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto."

Dai verbali della mediazione invece si evince non solo che la parte non ha preso parte personalmente all'incontro, ma altresì che l'avvocato incaricato di partecipare per la propria cliente non era munito della suddetta e necessaria procura speciale. Procura che non è stata prodotta neppure quando controparte ha sollevato la relativa eccezione preliminare.

La procura speciale

Si ricorda che la procura speciale è quella che viene conferita per il compimento di un unico affare, specifico. A rilevare infatti nella procura speciale è la definizione specifica dei poteri conferiti al rappresentante nell'agire per il rappresentato nei confronti dei terzi.

Mediazione da rifare, rinvio a nuova udienza per conoscerne l'esito

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Il Tribunale di Milano conclude dichiarando che, una volta accertata l'irritualità della mediazione, è compito del giudice disporre che la sua attuazione avvenga nel rispetto della legge. Il giudice assegna quindi a parte attrice 15 giorni di tempo dalla comunicazione della presente ordinanza per fare domanda di mediazione, rinviando a nuova udienza (a distanza di quasi sei mesi) al fine di verificare l'esito della mediazione.

Obbligo delle parti di presenziare alla mediazione

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L'ordinanza richiama gli articoli 5 e 8 del dlgs n. 28/2010, che attua l'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Dalla lettura dell'art. 8 in particolare emerge l'obbligo delle parti di prendere parte alla mediazione. Una disposizione del primo comma prevede infatti che: "Al primo incontro e agli incontri

successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato."

La partecipazione è importante in sede di mediazione in quanto, come sancito sempre dall'art. 8 del dlgs n. 28/2010 "Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."

Scarica pdf Tribunale Milano 14 aprile 2021

Foto: 123rf.com
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