52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111 n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.".

Art. 50 (Modifiche all'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente: "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.".

Art. 51 (Modifiche all'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Al terzo comma dell'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "a norma degli articoli 95 e 113" sono sostituite dalle seguenti: "a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis".

Art. 52 (Modifiche all'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "58.
Obbligazioni e titoli di debito. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.".

Art. 53 (Introduzione dell'articolo 67-bis)

1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 67-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare - Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.".

Articolo 54 (Modifiche all'articolo 69 del ...

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