52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal
seguente: "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai
sensi dell'articolo 111 n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o
immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo
diverse disposizioni della legge.".
Art. 50 (Modifiche all'articolo 54
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 54 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi
equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i
crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla
data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto
anche se parzialmente.".
Art. 51 (Modifiche all'articolo 55 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. Al terzo comma dell'articolo 55 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "a norma degli articoli 95 e 113"
sono sostituite dalle seguenti: "a norma degli articoli 96, 113 e 113
bis".
Art. 52 (Modifiche all'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267)
1. L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "58.
Obbligazioni e titoli di debito. I crediti
derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo
per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un
premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra
tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.".
Art. 53 (Introduzione
dell'articolo 67-bis)
1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 67-bis. Patrimoni destinati ad
uno specifico affare - Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno
specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del
codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società.
Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato
d'insolvenza della società.".
Articolo 54 (Modifiche all'articolo 69 del
...
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