norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura
civile.
Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura
civile.".
Art. 22 (Modifiche all'articolo 25 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "25.
Poteri del giudice delegato. - Il giudice
delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della
procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è
richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti
autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad
esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un
proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
3) convoca il curatore e il
comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo
ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
4)
su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca
dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo
curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici
giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei
creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come
attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti
determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su
proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca
dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;
7) su
proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei
requisiti previsti dalla legge;
8) procede all'accertamento dei crediti e dei
diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del Capo V della presente
legge.
Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato,
né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi
atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto
motivato.".
Art. 23 (Modifiche all'articolo 26 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
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