ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di depositare la motivazione entro quindici giorni.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo. 17.
La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente.
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.".

Art. 17 (Modifiche all'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art 19. Sospensione della liquidazione dell'attivo - Proposto l'appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla corte di appello.
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.".

Art. 18 (Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 19 (Modifiche all'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
22. Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro ...

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