deposita memoria difensiva contenente l'indicazione dei documenti
prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli
interessati che intendono intervenire nel giudizio.
Nel corso dell'udienza il
collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati,
assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente
delegando uno dei suoi componenti.
Entro trenta giorni dall'udienza di
convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il quale
conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.".
Art. 24
(Modifiche all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: "27.
Nomina del curatore. Il curatore è nominato con la sentenza di
fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del
tribunale.".
Art. 25 (Modifiche all'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: "28.
Requisiti per la nomina a
curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a)
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b)
studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci
delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona
fisica responsabile della procedura.
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di
adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro
confronti dichiarazione di fallimento;
Nel provvedimento di nomina, il
tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.
Non
possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,
nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il
fallimento.".
Art. 26 (Modifiche all'articolo 29 del regio decreto 16
...
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