deposita memoria difensiva contenente l'indicazione dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel giudizio.
Nel corso dell'udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
Entro trenta giorni dall'udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.".

Art. 24 (Modifiche all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "27.
Nomina del curatore. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.".

Art. 25 (Modifiche all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "28.
Requisiti per la nomina a curatore.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento;
Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.".

Art. 26 (Modifiche all'articolo 29 del regio decreto 16 ...

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