47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: ", se è
stato nominato," sono soppresse.
Art. 45 (Modifiche all'articolo 48 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 48 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
48. Corrispondenza
diretta al fallito. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento,
nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla
procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria
corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i
rapporti compresi nel fallimento.".
Art. 46 (Modifiche all'articolo 49
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 49 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
49. Obblighi
del fallito. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché
gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di
fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria
residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai
fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono
presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei
creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo,
il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della
società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di
mandatario.".
Art. 47 (Abrogazione dell'articolo 50 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è abrogato.
Art. 48 (Modifiche all'articolo 51 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente: "51.
Divieto di azioni esecutive e cautelari
individuali. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della
dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ,
anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento.".
Art. 49 (Modifiche
all'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo
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