47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: ", se è stato nominato," sono soppresse.

Art. 45 (Modifiche all'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
48. Corrispondenza diretta al fallito. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.".

Art. 46 (Modifiche all'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
49. Obblighi del fallito. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.".

Art. 47 (Abrogazione dell'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Art. 48 (Modifiche all'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "51.
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare , anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.".

Art. 49 (Modifiche all'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo ...

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