il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il decreto della corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.
Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d'appello. ".

CAPO III

(Modifiche al Titolo II, Capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 20 (Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "23.
Poteri del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.".

Art. 21 (Modifiche all'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "24.
Competenza del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le ...

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