il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di
consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato
giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al
risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96
del codice di procedura civile.
Il decreto della corte di appello è
comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui
all'articolo 15.
Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore
ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al
tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione
di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
I
termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto
della corte d'appello. ".
CAPO III
(Modifiche al Titolo II, Capo
II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 20 (Modifiche
all'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 23
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"23.
Poteri del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il
fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina
ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della
procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni
tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei
creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di
competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del
giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da
questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente
disposto.".
Art. 21 (Modifiche all'articolo 24 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "24.
Competenza del tribunale fallimentare. Il
tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le
azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
Salvo che non sia
diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le
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