comma.".
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità può essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.".

CAPO IV

(Modifiche al Titolo II, Capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 40 (Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.".

Art. 41 (Modifiche all'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.".

Art. 42 (Modifiche all'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.

Art. 43 (Modifiche all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal seguente: "3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;";
b) al primo comma, il numero 4) è soppresso;
c) dopo il primo comma, è aggiunto, infine, il seguente: "I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.".

Art. 44 (Modifiche all'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo ...

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