comma.".
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità può
essere proposta anche durante lo svolgimento della procedura.".
CAPO IV
(Modifiche al Titolo II, Capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267)
Art. 40 (Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267)
1. All'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il curatore, previa autorizzazione del
comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al
fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il
loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore
di realizzo dei beni stessi.".
Art. 41 (Modifiche all'articolo 43 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 43 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'apertura del
fallimento determina l'interruzione del processo.".
Art. 42 (Modifiche
all'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo
44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente
comma: "Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al
fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura
per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.
Art. 43
(Modifiche all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
All'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal
seguente: "3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i
beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è
disposto dall'articolo 170 del codice civile;";
b) al primo comma, il numero
4) è soppresso;
c) dopo il primo comma, è aggiunto, infine, il seguente: "I
limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto
motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale
del fallito e di quella della sua famiglia.".
Art. 44 (Modifiche
all'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo
...
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