fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo precedente, in quanto compatibile.".

Art. 9 (Modifiche all'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.
10. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.".

Art. 10 (Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, numero 3).".

Art. 11 (Abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato Art. 12 (Modifiche all'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "

Art. 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato ...

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