giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro
giustificato motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra
i creditori,in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità
dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti
stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su
convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
La
sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel
secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di
interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei
creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni
ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa
comunicazione al giudice delegato.".
Art. 39 (Modifiche all'articolo 41
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 41 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "41.
Funzioni del
comitato. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne
autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su
richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le
proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni
di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
Le
deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine
massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta
al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per
mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile
conservare la prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di
impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice
delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque
tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di
chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del
comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso
riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-bis, quarto
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