limitazioni personali del fallito)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole "o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento".

Art. 153 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita'produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli




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