limitazioni personali del fallito)
1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) articolo 3, comma 1, lettera e),
della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente alle parole "o dichiarato
fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per
dichiarazione di fallimento".
Art. 153 (Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano
in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 gennaio
2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle
attivita'produttive
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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