devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito
il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice
delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità
contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori
generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della
società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma
settimo, del codice civile.".
Art. 131 (Modifiche all'articolo 147 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 147 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 147. (Società con
soci a responsabilità illimitata). La sentenza che dichiara il fallimento di una
società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V
del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se
non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di
cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento
del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche
in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le
formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di
fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in
parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità
illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma
dell'articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società
risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su
istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il
fallimento dei medesimi.
Allo stesso modo si procede qualora dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa
è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente
responsabile.
Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma
dell'articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del
tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma
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