dell'articolo 22.".
Art. 132 (Modifiche all'articolo 148 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 148 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 148. (Fallimento della
società e dei soci).
Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale
nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo
giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse
procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.
Il patrimonio
della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Il credito
dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende
dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche
nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare
a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i
fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
I
creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro
debitori.
Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i
quali si trova in concorso.".
Art. 133 (Modifiche all'articolo 150 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 150 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Contro
il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.".
Art. 134
(Modifiche all'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 151. (Fallimento di società a responsabilità limitata:
polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Nei fallimenti di società a
responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare
il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria
rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice
civile.".
Art. 135 (Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. All'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "La proposta e le condizioni
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