dell'articolo 22.".

Art. 132 (Modifiche all'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 148. (Fallimento della società e dei soci).
Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.".

Art. 133 (Modifiche all'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.".

Art. 134 (Modifiche all'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 151. (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria) Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.".

Art. 135 (Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "La proposta e le condizioni ...

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