dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque
le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi
dell'articolo 46;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere
pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti
vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore
e degli obbligati in via di regresso.
Art. 143 (Procedimento di
esdebitazione) - Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su
ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le
condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti
collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori,
dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti
concorsuali non soddisfatti integralmente.
Contro il decreto che provvede sul
ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico
ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo
26.
Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti) -
Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche
nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di
liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in
tal caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i
creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.".
Art. 129
(Abrogazione dell'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267)
1. L'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
abrogato.
CAPO XI
(Modifiche al Titolo II, Capo X del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 130 (Modifiche all'articolo 146 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 146 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 146 (Amministratori,
direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di
società a responsabilità limitata). Gli amministratori e i liquidatori della
società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi
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