121.".
Art. 127 (Modifiche all'articolo 141 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"141. Nuova proposta di concordato. Reso esecutivo
il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta
di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a
ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le
somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie
equivalenti.".
CAPO X
(Modifiche al Titolo II, Capo IX del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 128 (Modifiche al Titolo II, Capo IX,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. Il Titolo II, Capo IX, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "CAPO IX DELLA
ESDEBITAZIONE Art. 142 (Esdebitazione) - Il fallito persona fisica è ammesso al
beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli
organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile
all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle
operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo
svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui
all'articolo 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci
anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l'attivo o esposto
passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente
difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o
fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione
con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia
intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di
tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello
penale.
L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati
soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Restano esclusi
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