garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il
proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal
decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono
riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e
ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso
modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.
Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è
provvisoriamente esecutivo.
Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo
131.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza
del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le
disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti
dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del
debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito
verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità
per effetto del concordato.".
Art. 125 (Modifiche all'articolo 138 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 138 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole "Nessun'altra azione di nullità è ammessa" sono
sostituite dalle seguenti: "Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si
procede a norma dell'articolo 137.";
b) il secondo è sostituito dal seguente:
"Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è
provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell'articolo
131.";
c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il ricorso per
l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e,
in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto nel concordato.".
Art. 126 (Modifiche all'articolo
139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 139 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 139
(Provvedimenti conseguenti alla riapertura) - La sentenza che riapre la
procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo
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