fallimento.".

Art. 121 (Modifiche all'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"131. (Reclamo). Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio .
Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.
Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.
All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.
Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.".

Art. 122 (Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.

Art. 123 (Modifiche all'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma le parole "nella sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto".
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.".

Art. 124 (Modifiche all'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"137. Risoluzione del concordato. Se le ...

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