fallimento.".
Art. 121 (Modifiche all'articolo 131 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è
sostituito dal seguente:
"131. (Reclamo). Il decreto del tribunale è
reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio
.
Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della
corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
decreto.
Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione
delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un
termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto
per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti;
assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di
memorie non inferiore a trenta giorni.
Il curatore dà immediata notizia agli
altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata.
All'udienza
il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le
informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.
Il
decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può
essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di
cassazione.".
Art. 122 (Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. Gli articoli 132, 133 e 134 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.
Art. 123 (Modifiche
all'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo
136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo comma le parole "nella sentenza" sono sostituite dalle
seguenti: "nel decreto".
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo
svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e
adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del
concordato.".
Art. 124 (Modifiche all'articolo 137 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
"137. Risoluzione del concordato. Se le
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