contemporaneamente.
Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti
finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli
organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché
possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo
comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette
assemblee.".
Art. 116 (Modifiche all'articolo 126 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
"Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi
creditori) - Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di
destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia
della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori,
mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale o locale.".
Art. 117 (Modifiche
all'articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo
127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art.
127 (Voto nel concordato) - Se la proposta è presentata prima che lo stato
passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano
dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice
delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello
stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso,
hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con
riserva.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la
garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale
pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione,
salvo quanto previsto dal terzo comma.
La rinuncia può essere anche parziale,
purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed
accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha
effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di
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