prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124,
terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per
la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto
grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di
dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
La
stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate
o sottoposte a comune controllo.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la
dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano
effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.".
Art. 118
(Modifiche all'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 128 (Approvazione del concordato) - Il concordato è approvato
se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il
concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi
medesime.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine
fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
La variazione del
numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga
per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine
fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della
maggioranza.".
Art. 119 (Modifiche all'articolo 129 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
"Art. 129 (Giudizio di omologazione) -
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice
delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il
giudice delegato dispone che ne sia data immediata comunicazione al proponente,
al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un termine non inferiore a
quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali
...
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