nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una
società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per
ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause
legittime di prelazione.
La proposta presentata da un terzo può prevedere la
cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle
azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con
specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può
limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al
passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo
stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tal
caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto
disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.".
Art.
115 (Modifiche all'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267)
1. L'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai
creditori) - La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice
delegato, il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore,
con specifico riferimento ai presumibili risultati della
liquidazione.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per
singole classi di creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al
primo comma, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei
criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto
della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.
Una volta
espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere
favorevole del curatore, ordina che la proposta venga comunicata ai creditori,
specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione. Nel
medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a
venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far
pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Se le proposte sono più di una, devono essere portate in votazione
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