1942, n. 267)
1. All'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola:
"70" è sostituita dalla seguente: "67-bis";
b) il secondo comma è sostituito
dal seguente: "Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a
titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e
anteriori alla riapertura del fallimento.".
Art. 114 (Modifiche
all'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo
124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art.
124 (Proposta di concordato) - La proposta di concordato può essere presentata
da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende
esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei
creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa
non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da
società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla
dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che
rende esecutivo lo stato passivo.
La proposta può prevedere:
a) la
suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi
economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a
classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei
medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre
operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a
società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
La
proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non
vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato
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