tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
Contro il
decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a
norma dell'articolo 26.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo
comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad
attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del
passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della
definitività del decreto di omologazione del concordato
fallimentare.".
Art. 110 (Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Le azioni esperite dal
curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere
proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso
il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e
interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o
la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova
scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.
".
Art. 111 (Modifiche all'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267)
1. All'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "non
soggetta a gravame" sono soppresse;
b) al secondo comma, il numero 2) è
sostituito dal seguente: "2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5
dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già
ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del
provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori
interessi.";
c) dopo il secondo comma, è aggiunto, il seguente: "La sentenza
può essere appellata a norma dell'articolo 18.".
Art. 112 (Modifiche
all'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo
122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal
seguente: "Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo
V.".
Art. 113 (Modifiche all'articolo 123 del regio decreto 16 marzo
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