tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.".

Art. 110 (Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile. ".

Art. 111 (Modifiche all'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "non soggetta a gravame" sono soppresse;
b) al secondo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.";
c) dopo il secondo comma, è aggiunto, il seguente: "La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.".

Art. 112 (Modifiche all'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.".

Art. 113 (Modifiche all'articolo 123 del regio decreto 16 marzo ...

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