bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della giustizia.
Il giudice, anche se è
intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano
presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle
somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli
richiedenti.".
CAPO IX
(Modifiche al Titolo II, Capo VIII del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 108 (Modifiche all'articolo 118
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 118 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, al numero 1), le parole: "nei termini stabiliti" sono sostituite
dalle seguenti: "nel termine stabilito";
b) al primo comma, al numero 2), le
parole: "il compenso del curatore e le spese di procedura" sono sostituite dalle
seguenti: "tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione";
c) al
primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: "4) quando nel corso della
procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure
in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di
procedura.
La circostanza di cui al n. 4) può essere accertata con la
relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.
";
d) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Ove si tratti di
fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle
imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società determina anche
la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che
nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come
imprenditore individuale.".
Art. 109 (Modifiche all'articolo 119 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 119 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118,
primo comma, n. 4, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il
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