ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale
ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza
non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal
deposito.
Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore
dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al
fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare
eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.
Se all'udienza
stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il
giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al
collegio che provvede in camera di consiglio.".
Art. 107 (Modifiche
all'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo
117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art.
117. Ripartizione finale. Approvato il conto e liquidato il compenso del
curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il
riparto finale secondo le norme precedenti.
Nel riparto finale vengono
distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti.
Tuttavia, se la
condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora
passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice
delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai
creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri
creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
Il
giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a
singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli
stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
Per i
creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono
nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi
dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli
aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori,
rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del
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