giudicato.".
Art. 103 (Introduzione dell'articolo 113-bis)
1. Dopo
l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
"Art. 113 bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva.
Quando
si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con
riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato
modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve
intendersi accolta definitivamente.".
Art. 104 (Modifiche all'articolo
114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 114 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 114.
Restituzione di somme riscosse. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani
di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di
domande di revocazione I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti,
devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del
pagamento effettuato a loro favore.".
Art. 105 (Modifiche all'articolo
115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 115 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"115. Pagamento ai
creditori. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori
nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali
da assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i
crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto
ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata,
unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni
autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il
curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.".
Art. 106
(Modifiche all'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: "
Art. 116. Rendiconto del curatore. Compiuta la liquidazione
dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle
funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle
operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.
Il giudice
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