giudicato.".

Art. 103 (Introduzione dell'articolo 113-bis)

1. Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 113 bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva.
Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.".

Art. 104 (Modifiche all'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 114. Restituzione di somme riscosse. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.".

Art. 105 (Modifiche all'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"115. Pagamento ai creditori. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.".

Art. 106 (Modifiche all'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "

Art. 116. Rendiconto del curatore. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.
Il giudice ...

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