concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio
speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
I crediti
garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno
diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di
cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro
garanzia.".
Art. 101 (Modifiche all'articolo 112 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
"Art. 112. Partecipazione dei creditori
ammessi tardivamente.
I creditori ammessi a norma dell'articolo 101
concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in
proporzione del rispettivo credito salvo il diritto di prelevare le quote che
sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di
prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
".
Art. 102 (Modifiche all'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267)
1. L'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: "
Art. 113. Ripartizioni parziali. Nelle
ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme
da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal
giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori ammessi con
riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte
misure cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma
la sentenza non è passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti
sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
Le somme
ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e
ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso,
l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente
articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare
insufficiente.
Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
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