stata differita, si provvede all'accertamento ai sensi del secondo comma
dell'articolo 101.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale,
le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio
mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di
quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la
parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al
momento del pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare,
possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il
pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice
delegato se l'importo è superiore a euro 25000,00; l'importo può essere
aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia in base
agli indici Istat sul costo della vita.
Se l'attivo è insufficiente, la
distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
Art. 111
ter. Conti speciali.
La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle
somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo
812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota
proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative
somme.
La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre
entrate.
Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli
beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni
mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica
indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di
quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo
un criterio proporzionale.
111 quater. Crediti assistiti da prelazione.
I
crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il
capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul
prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale
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