giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta
ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I creditori, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al secondo comma, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle
forme di cui all'articolo 26.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su
richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono
proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con
accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.
Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione
delle somme accantonate.".
Art. 99 (Modifiche all'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1 All'articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il
numero 1) è sostituito dal seguente: "1) per il pagamento dei crediti
prededucibili;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sono
considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica
disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con
preferenza ai sensi del primo comma n. 1.".
Art. 100 (Introduzione degli
articoli 111-bis, 111-ter, 111-quater)
1. Dopo l'articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:
"Art. 111 bis.
Disciplina dei crediti prededucibili.
I crediti prededucibili devono essere
accertati con le modalità di cui al Capo V della presente legge, con esclusione
di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante
l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di
liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in
questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento
di cui all'articolo 26.
Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di
verificazione dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia
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