giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all'articolo 26.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.".

Art. 99 (Modifiche all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1 All'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1.".

Art. 100 (Introduzione degli articoli 111-bis, 111-ter, 111-quater)

1. Dopo l'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:
"Art. 111 bis. Disciplina dei crediti prededucibili.
I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo V della presente legge, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.
Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verificazione dello stato passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia ...

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