della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello
giusto tenuto conto delle condizioni di mercato.
Per i veicoli iscritti nel
pubblico registro automobilistico e per i beni immobili, una volta eseguita la
vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con
decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di
ogni altro vincolo.
Art. 96 (Introduzione degli articoli 108-bis e
108-ter)
1. Dopo l'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
sono inseriti i seguenti:
"108-bis. - Modalità della vendita di navi,
galleggianti ed aeromobili. La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili
iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma
delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.
108-ter. -
Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni
industriali; sui marchi. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica
delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni
industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono
fatte a norma delle rispettive leggi speciali.".
Art. 97 (Modifiche
all'articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo
109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma, le parole:
"Il
giudice delegato" sono sostituite dalle seguenti: "Il tribunale".
CAPO
VIII
(Modifiche al Titolo II, Capo VII del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267)
Art. 98 (Modifiche all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"110. Procedimento di ripartizione. Il curatore,
ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o
nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle
somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate
quelle occorrenti per la procedura.
Il giudice, sentito il comitato dei
creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria,
disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei
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