è sostituito dal seguente:
"107. Modalità delle vendite. Le vendite e gli
altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure
competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime
effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione
e partecipazione degli interessati.
Per i beni immobili, prima del
completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione
da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di
privilegio.
Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta
irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per
cento del prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il
giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la
relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono
pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tal caso si
applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza
del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità
dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.
Con
regolamento del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di
onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori
esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i
mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.".
Art. 95
(Modifiche all'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"108. Poteri del giudice delegato.
Il giudice delegato, su
istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo
parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto
motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi
ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal
deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento
...
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