prima del trasferimento.
Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente Sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.".

Art. 93 (Modifiche all'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"106. Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma del presente articolo, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.".

Art. 94 (Modifiche all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ...

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