prima del trasferimento.
Il curatore può procedere altresì alla cessione
delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o
rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità
dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
La cessione dei
crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore
o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il
debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore
del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del
cessionario.
Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il
conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione,
dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi
rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai
sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni
inderogabili contenute nella presente Sezione. Sono salve le diverse
disposizioni previste in leggi speciali.
Il pagamento del prezzo può essere
effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene
alterata la graduazione dei crediti.".
Art. 93 (Modifiche all'articolo
106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 106 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"106. Vendita dei
crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere. Il
curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche
se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie
concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della
quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice
civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma del presente
articolo, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei
crediti.".
Art. 94 (Modifiche all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267)
1. L'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
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