del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei
creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da
corrispondere ai sensi dell'articolo 111 n.1.
La durata dell'affitto deve
essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
Il diritto di
prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente,
previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole
del comitato dei creditori. In tal caso, esaurito il procedimento di
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, o del singolo ramo, il
curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può
esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione.
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende,
non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla
retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice
civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le
disposizioni di cui alla Sezione IV del Capo III del Titolo II.
104 ter.
Programma di liquidazione.
Entro sessanta giorni dalla redazione
dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da
sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,
all'approvazione del giudice delegato.
Il programma deve indicare le modalità
e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:
a)
l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli
rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare
l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;
b)
la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni
risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
d) le possibilità di
cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami , di beni o di rapporti
giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli
cespiti.
Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare
ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione
dell'attivo.
Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al
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