del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile.".

Art. 139 (Modifiche all'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, dl codice civile.
Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146 della presente legge.".

Art. 140 (Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Sono abrogati gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

CAPO XIII

(Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 141 (Modifiche all'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 164 (Decreti del giudice delegato) - I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.".

Art. 142 (Modifiche all'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 166 (Pubblicità del decreto) - Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in ...

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