del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal
curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi
abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma,
lettera d) del codice civile.".
Art. 139 (Modifiche all'articolo 156 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. L'articolo 156 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "156 (Patrimonio destinato
incapiente; violazione delle regole di separatezza). Se a seguito del fallimento
della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio
destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato,
alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in
quanto compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato possono
presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei
casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo
2447-quinquies, terzo e quarto comma, dl codice civile.
Se risultano violate
le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla
società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in
responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di
controllo della società ai sensi dell'articolo 146 della presente
legge.".
Art. 140 (Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. Sono abrogati gli articoli 157, 158 e
159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
CAPO XIII
(Modifiche
al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 141
(Modifiche all'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 164 (Decreti del giudice delegato) - I decreti del giudice
delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.".
Art. 142
(Modifiche all'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1.
L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 166 (Pubblicità del decreto) - Il decreto è pubblicato, a
cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in
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