Seconda fase: vendita forzata o assegnazione forzata
Dopo il pignoramento, l’espropriazione forzata entra nella sua fase più “materiale”: quella in cui il bene pignorato viene trasformato in valore. Questa è la seconda fase della procedura: vendita forzata o, nei casi previsti, assegnazione.
Scopo della fase: ottenere un ricavato (o un risultato equivalente) da destinare alla successiva distribuzione tra i creditori.
1) Perché si arriva alla vendita
L’esecuzione forzata, per definizione, mira a soddisfare un credito mediante strumenti coattivi. Il pignoramento vincola i beni, ma non soddisfa il creditore: serve la liquidazione. La vendita è il mezzo tipico con cui il bene diventa denaro (o comunque un valore ripartibile).
2) Vendita forzata
La vendita forzata è il procedimento con cui il bene pignorato viene posto sul mercato secondo regole stabilite dal giudice dell’esecuzione e dagli atti della procedura. Nella pratica, questa fase è fortemente organizzata: ci sono adempimenti tecnici, momenti di pubblicità, eventuali deleghe e un controllo sull’andamento delle operazioni.
Per il debitore, è la fase in cui il bene rischia di uscire definitivamente dal suo patrimonio. Per i creditori, è il passaggio in cui diventa concreto il tema della “capienza”: il ricavato sarà sufficiente o insufficiente rispetto ai crediti concorrenti?
3) Assegnazione
In alcuni casi, invece della vendita, la procedura può sfociare nell’assegnazione, cioè nell’attribuzione del bene (o del credito) a un creditore, secondo le condizioni previste dalla legge e gli equilibri del concorso.
L’assegnazione ha una logica diversa: non è “mercato”, ma “attribuzione”. Anche qui, tuttavia, l’obiettivo è sempre lo stesso: tradurre il vincolo del pignoramento in soddisfazione del credito, nel rispetto delle regole della procedura.
4) Collegamento con l’intervento e con il concorso
Questa fase è particolarmente sensibile quando vi sono più creditori. Gli interventi incidono sul concorso e, quindi, sulla destinazione del ricavato. Quanto più aumenta il numero dei creditori (e quanto più forti sono eventuali prelazioni), tanto più diventa importante la fase successiva.
5) Il punto di arrivo: la distribuzione
Una volta realizzato il valore mediante vendita o assegnazione, la procedura si completa con la distribuzione del ricavato. È lì che si traduce in concreto il concorso: chi viene soddisfatto, in che misura e con quale ordine.
Per l’inquadramento generale: Le fasi del procedimento esecutivo.
