La notifica del titolo esecutivo e del precetto
3. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto (art. 479 c.p.c.)
Una volta ottenuto il titolo esecutivo, il creditore non può passare direttamente al pignoramento. Prima è necessario un passaggio formale che ha una funzione molto concreta: mettere il debitore nella condizione di conoscere l’esistenza del titolo e ricevere l’intimazione ad adempiere.
Questo passaggio è sintetizzato dall’art. 479 c.p.c., che impone la notificazione del titolo esecutivo e del precetto (salve le ipotesi in cui una disciplina speciale disponga diversamente).
1) Che cosa si notifica, e in che ordine
Nella prassi, la sequenza logica è questa:
- titolo esecutivo: il documento che fonda l’azione esecutiva (sentenza/provvedimento esecutivo, atto pubblico, scrittura autenticata, ecc.);
- atto di precetto: l’intimazione a pagare/adempiere entro il termine previsto, con avvertimento che, in mancanza, si procederà in via esecutiva.
Per approfondire cos’è e come funziona: Che cos’è il precetto.
2) Perché la notificazione è decisiva
La notificazione non è un mero formalismo: serve a garantire che l’esecuzione non inizi “a sorpresa”. In altre parole, prima di colpire i beni del debitore, l’ordinamento pretende che egli riceva:
- la prova documentale del diritto azionato (il titolo);
- l’ultima intimazione ad adempiere spontaneamente (il precetto).
Solo dopo, nel rispetto dei termini, il creditore può avviare l’esecuzione con il pignoramento.
3) Collegamento con l’avvio dell’esecuzione
Se il debitore non adempie nel termine indicato nel precetto, il creditore potrà procedere con il pignoramento, scegliendo la forma espropriativa più adeguata (mobiliare, immobiliare, presso terzi).
Se vuoi una visione d’insieme dell’ordine dei passaggi: Le fasi del procedimento esecutivo.
