La competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata

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Se preferisci, puoi partire dal sommario generale e seguire le fasi della procedura.

3. La competenza territoriale

Nei procedimenti di espropriazione forzata la competenza per territorio non segue sempre le regole “ordinarie” del processo di cognizione. Il codice detta criteri specifici, pensati per collegare l’esecuzione al luogo in cui l’attività esecutiva deve svolgersi o può essere più efficacemente gestita.

3.1 Il foro dell’esecuzione su cose mobili e immobili (art. 26 c.p.c.)

L’art. 26 c.p.c. stabilisce che, per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili, è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano (forum rei sitae). Se gli immobili non sono interamente compresi nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’art. 21 c.p.c.

Lo stesso art. 26 c.p.c. prevede una regola specifica per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

3.2 Obblighi di fare e di non fare (art. 26 c.p.c.)

Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.

3.3 Espropriazione forzata di crediti e pignoramento presso terzi (art. 26-bis c.p.c.)

Per l’espropriazione forzata di crediti (tipicamente: pignoramento presso terzi) la competenza è disciplinata dall’art. 26-bis c.p.c.. La norma distingue:

  • Debitore = Pubblica Amministrazione (PA individuate dall’art. 413, quinto comma c.p.c.): competente, salvo leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha residenza/domicilio/dimora/sede.
  • Negli altri casi: competente il giudice del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede.

In pratica: per individuare il giudice territorialmente competente occorre prima qualificare che tipo di esecuzione si intende intraprendere (su beni, su veicoli, su crediti presso terzi, obblighi di fare/non fare) e poi applicare il criterio normativo corrispondente.